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Il servizio

Il servizio

Tirocinisubito.it è una piattaforma completa per la gestione dei Tirocini e consente la raccolta automatica e la gestione di attività di tutoraggio Candidato e Azienda con tutte le contromisure in chiarezza adottate all’insorgere di ogni tipologia di problema.

Tirocinisubito.it consente di:

  • Gestire le Convenzioni e i Progetti Formativi conformi agli standard di ogni Regione;
  • Mappare il Candidato con l’Atlante delle Professioni previsto dalle nuove direttive regionali;
  • Controllare e monitorare le prese in carico dei Candidati per ogni Tutor e per ogni Regione;
  • Raccogliere in automatico i fogli firma presse le Aziende.
 

Tirocinisubito.it, da anni impegnata nell’erogazione di Servizi al Lavoro ti permette di attivare tirocini extracurriculari in tempi rapidi, con la massima professionalità e nel rispetto della normativa vigente.

I vantaggi del Servizio:
– Acquisto On Line del Servzio e attivazione del tirocinio in 24h;
– Assistenza personalizzata online senza che alcun nessun referente aziendale debba recarsi al di fuori dell’azienda per completare pratiche burocratiche;
– Assistenza personalizzata durante tutto il percorso, garantendo per tutte le parti coinvolte il buon funzionamento del tirocinio;

I vantaggi per la tua Azienda:
Attivare un Tirocinio per la tua Azienda è:
– Semplice grazie alla consulenza normativa e procedurale effettuata on line dai professionisti incaricati;
– Rapido. Tutto il processo si svolge con immediatezza e senza l’ausilio di ulteriori intermediari.
– Economico. I costi del compenso per la consulenza normativa e procedurale sono contenuti e comprendono l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile del tirocinante.

Inoltre l’Azienda:
– Può testare competenze e abilità del tirocinante, senza dover attivare un contratto di lavoro.
– Ha zero costi contributivi a carico per tutto il periodo di Tirocinio
– Non ha nessun obbligo di Assunzione
– Ha possibili sgravi contributivi, se il tirocinio viene trasformato al termine in contratto di lavoro.

Il tirocinio extracurriculare può essere un vantaggio per la tua azienda!

È un’esperienza formativa e di orientamento non configurabile come un rapporto di lavoro. È escluso infatti l’onere a carico del datore di lavoro degli obblighi contributivi, ciò significa che l’Azienda nel periodo in cui ospiterà il Tirocinante, non dovrà versare contributi ai fini INPS come invece accade per la totalità dei lavoratori dipendenti o parasubordinati. Attivare un tirocinio è un’opportunità per il candidato ma altrettanto per l’azienda ospitante. Il vantaggio maggiore di una azienda virtuosa è infatti la possibilità di conoscere i candidati, non solo con un’intervista o leggendo un CV, ma osservarli “sul campo” al fianco dei propri dipendenti e titolari di impesa portando avanti progetti utili all’azienda stessa.

I Tirocini Extracurriculari attivati grazie alla Piattaforma Tirocinisubito.it sono:
– Semplici. Grazie alla consulenza normativa e procedurale effettuata on line dai professionisti incaricati;
– Rapidi. Tutto il processo si svolge con immediatezza e senza l’ausilio di ulteriori intermediari;
– Economici. I costi del compenso per la consulenza normativa e procedurale sono contenuti e comprendono l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile del tirocinante;

Zero Costi contributivi a carico dell’azienda, per tutto il periodo di Tirocinio.

Inoltre grazie al Tirocinio l’Azienda è in grado di:
testare competenze e abilità del tirocinante, senza dover attivare un contratto di lavoro.

Non ha nessun obbligo di Assunzione
Vi sono Possibili sgravi contributivi, se il tirocinio viene trasformato al termine in contratto di lavoro.

La durata del tirocinio non deve essere inferiore a 2 mesi né eccedere i 24 mesi ad eccezione del tirocinio attivato per attività stagionali. Al tirocinante è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. Tali periodi variano a seconda delle categorie dei soggetti interessati (disabili, svantaggiati, ecc.)

All’azienda spetta l’obbligo di corrispondere un’indennità al tirocinante e un attestato al termine delle attività, che indichi le competenze acquisite e le mansioni svolte. L’indennità minima e stabilita è pari a € 300 fermo restando la competenza delle singole regioni. L’indennità è erogata per intero a fronte del 70% delle presenze su base mensile.

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Soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati;
Cittadini stranieri/immigrati;
Soggetti o con svantaggio sociale;
Studenti universitari e neolaureati.

In linea generale e salvo casi specifici, è necessaria una DID (DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente o rilasciata online sul sito di ANPAL al link https://www.anpal.gov.it/did

Il numero di tirocinanti che un’azienda può ospitare contemporaneamente, in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa dell’azienda, è definito dai singoli regolamenti regionali.

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In ogni caso il computo si ottiene dal conteggio dei lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato e ad esclusione degli apprendisti.

Il tirocinio prevede la stipula di un contratto triangolare tra il Soggetto Promotore, ente accreditato dal Ministero del Lavoro per l’erogazione dei servizi al lavoro, il Soggetto Ospitante, vale a dire l’azienda e il tirocinante.

L’Attivazione prevede la seguente documentazione: Convenzione tra azienda ed ente promotore, contenete gli aspetti normativi che regolano il contratto.

Progetto formativo che riporta obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, i dati anagrafici dei soggetti coinvolti e le informazioni dettagliate sul percorso ( profilo professionali, giorni e orari, ecc.)

Comunicazione obbligatoria telematica – UNILAV sui portali regionali.

REGISTRO DELLE PRESENZE Attestazione finale del tirocinio L’azienda e l’ente promotore sono tenuti entrambi a nominare un tutor. Il tutor indicato dall’ente promotore supervisiona il corretto svolgimento dello stage in azienda, mentre il tutor aziendale ricopre una vera e propria funzione formativa, affiancando il tirocinante nel suo percorso di apprendimento. Il soggetto promotore assicura inoltre il tirocinante per la responsabilità civile mentre l’azienda e tenuta ad assicuralo contro gli infortuni sul lavoro – PAT INAIL.

La normativa che regola il tirocinio è stabilita dalle singole regioni, che in autonomia hanno facoltà di recepire le linee guida nazionali stabilite dalla Conferenza Permanente Stato – Regioni. L’ultimo aggiornamento a livello nazionale è avvenuto il 25 maggio 2017, con l’approvazione da parte della Conferenza Permanente Stato-Regioni delle nuove Linee Guida in materia di stage extracurriculari, a integrazione delle precedenti che risalivano al 2013.

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Smart working: La normativa sui tirocini formativi dipende dai regolamenti delle singole Regioni e non c’è una linea comune che consente alle aziende di scegliere tra smart working, sospensione e interruzione del tirocinio. Come ben chiarito dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, l’art. 18 comma 1 della Legge n. 81 del 2017, che ha introdotto il lavoro agile in Italia, il tirocinio formativo extracurriculare non potrebbe essere effettuato in modalità smart working, in quanto la normativa sul lavoro agile è una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”. Quindi è destinata a lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, ma non ai tirocini formativi. Il tirocinio formativo non è un rapporto di lavoro, tra l’altro. La natura emergenziale del periodo di restrizioni da Coronavirus dall’altro lato obbliga moralmente le imprese a mettere in campo qualsiasi azione atta a tutelare la propria attività produttiva, la propria forza lavoro e il proprio assetto produttivo, con sguardo rivolto anche al percorso formativo svolto dai tirocinanti. E alle esigenze di quest’ultimi quali parti integranti della forza lavoro, anche se non supportati da un contratto di lavoro. In questo senso l’interpretazione estensiva fornita dalla Regione Lombardia che “il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio”. Pertanto, il tirocinio formativo, può proseguire in modalità smart working, comunque con il datore di lavoro che assume una responsabilità di adozione in deroga in tal senso, solo se lo stesso datore fornisca le attrezzature necessarie (in tempi di Coronavirus), supporto e costante tutoraggio a distanza. Ciò avviene mediante un accordo scritto tra le parti, che è appunto una modifica al piano formativo e alla convenzione. E in tale accordo bisogna specificare come cambia il rapporto con il tirocinante nel periodo di lavoro agile. Va però precisato che il tirocinio formativo segue la normativa regionale ed in molte regioni la principale soluzione proposta è quella della sospensione del tirocinio.

Sospensione del tirocinio: In termini di durate del tirocinio, le linee guida nazionali della Conferenza Stato-Regioni chiedono alle singole regioni di applicare nei singoli regolamenti  la sospensione del tirocinio nei periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. E tale periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti. Non esiste quindi una ipotesi di sospensione del tirocinio per eventi imprevedibili quale è l’emergenza del Coronavirus. Laddove vi sia la chiusura temporanea dell’attività aziendale, per effetto dei Decreti emanati dal Governo in materia di Coronavirus e tale chiusura è di almeno 15 giorni, scatta la possibilità di sospendere il tirocinio formativo senza diritto all’indennità di partecipazione. Tale sospensione non incide sulla durata del tirocinio formativo, che riprenderà per il periodo residuo.

Interruzione del tirocinio per Coronavirus: Le linee guida nazionali della Conferenza Stato-Regioni prevedono che in generale “il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto”. Ciò vale per tutte le regioni, nel Lazio è esteso anche al periodo di sospensione. Laddove l’emergenza Coronavirus comporti l’insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell’unità produttiva presso la quale è in corso il tirocinio formativo, con l’impossibilità per l’azienda, quale soggetto ospitante, di garantire, al tirocinante tutte le attività in materia di tutoraggio, ed in generale lo svolgimento di attività coerenti con gli obiettivi formativi, è sicuramente possibile interrompere il tirocinio formativo, soprattutto se tale crisi comporta la necessità di un ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o le procedure di licenziamento collettivo, quali possono essere le pesanti conseguenze delle crisi aziendali causate dal Coronavirus. Pertanto, l’interruzione del tirocinio è possibile, in linea di principio. Se l’azienda arriva a mettere in campo procedure relativa alla cassa integrazione o il licenziamento, cosa che sembra largamente possibile in tante aziende, va da sé che la grave situazione aziendale inevitabilmente travolge il percorso del tirocinio formativo.

Tirocinisubito.it per tutta la procedura di tirocinio richiede un costo di attivazione pari ad euro 200,00, esente iva, che saranno fatturati alla conclusione della procedura.
Tale prezzo agevolato è comprensivo anche di Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile (RCT) richiesta dalla norma a copertura del contratto di tirocinio.

  1. Paypal
  2. Bonifico Bancario Intestato a GiovaniMentor OnLus
    IBAN: IT83V0538775370000003056538

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